UN3509
Codice Merci Pericolose

UN3509

Pubblicato il 29 December 2023

Diverse sono state le motivazioni che hanno condotto alla introduzione di una rubrica specifica per i rifiuti di imballaggi (UN3509), tra queste:

a.     La constatazione che spesso, a fine vita, gli imballaggi non presentano le stesse condizioni di sicurezza degli imballaggi nuovi (ad esempio perché scaduti, danneggiati o addirittura, nei casi più gravosi, mancanti di alcuni elementi sostanziali come tappi o guarnizioni);

b.     La necessità di rendere più agevole lo smaltimento di questa famiglia di oggetti.

 

Al contempo molteplici sono state anche le obiezioni (nell’ambito del Sotto-Comitato TDG) a questa proposta, sintetizzabili, anche in questo caso, in due osservazioni principali:

a.     Le problematiche alla base della proposta, di introduzione di un nuovo numero ONU, interessavano esclusivamente i Paesi dell’Unione Europea che avevano necessità di conciliare la normativa ambientale, per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, con quella del trasporto di merci pericolose. Esigenza non avvertita in altri Paesi;

b.     L’identificazione di questi oggetti come rifiuto, in qualche modo, avrebbe superato l’ambito di applicazione dei regolamenti per il trasporto, comportando l’applicazione di normative ambientali.

 

Già da queste poche righe è possibile comprendere come l’adozione di questa rubrica non sia stata una decisione unanime quanto, piuttosto, una condizione di compromesso tra esigenze e perplessità dei diversi Paesi membri.

 

Classificazione

Per meglio comprendere l’ambito di applicazione della rubrica UN3509 è, anzitutto, necessario approfondire il significato del termine imballaggio (per l’ADR) richiamandone la definizione riportata al capitolo 1.2:

Imballaggio, uno o più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza

 

Fatta salva la considerazione che questa definizione generale include anche gli IBC ed i grandi imballaggi, si rileva che i principali elementi identificativi, di un imballaggio, sono associati alla sua duplice funzione di:

a.     Contenimento;

b.     Sicurezza.

 

Se a questa definizione si aggiunge il contenuto della disposizione 4.1.1.11, qui sotto riportata, si ricava che queste due funzioni devono essere sempre assicurate, e ciò anche anche nel caso di un imballaggio vuoto.

Gli imballaggi vuoti, compresi gli IBC e i grandi imballaggi vuoti, che hanno contenuto una merce pericolosa devono essere sottoposti alle stesse disposizioni di un imballaggio pieno, a meno che siano state prese misure appropriate per escludere ogni pericolo.

 

Laddove, invece, le misure prese risultano adeguate ad escludere ogni pericolo trova applicazione la condizione di esenzione di 1.1.3.5, che dispone quanto segue:

Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi gli IBC e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.

 

La sezione 4.1.1.11 è poi completata da una nota che rimanda alla rubrica UN3509:

Quando tali imballaggi vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero dei loro materiali, essi possono essere trasportati anche sotto il N° ONU 3509 a condizione che siano rispettate le condizioni della disposizione speciale 663 del capitolo 3.3

 

A questa fase dell’analisi si rileva, quindi, che un imballaggio vuoto è gestibile secondo una delle tre opzioni sopra declinate, tuttavia, resta ancora da approfondire quali sono i requisiti richiesti per il trasporto, per ognuna di queste alternative.

 

DS663

Prima di poter esaminare le condizioni di trasporto è anzitutto necessario soffermarsi sulla lettura della DS663, provando ad enfatizzare i punti di maggiore interesse.

Nella parte introduttiva della disposizione sono indicati i requisiti generali che devono essere soddisfatti per poter essere attribuiti a questa rubrica:

Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, e non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

 

Questa rubrica è quindi applicabile agli imballaggi (vedi definizione) destinati a smaltimento ma anche a parti di essi, vale a dire recipienti, o anche solo parti di recipienti, non più idonei alle funzioni di contenimento e sicurezza.

Secondo questo paragrafo, il primo requisito da soddisfare è che gli imballaggi siano vuoti, ovverosia gli unici residui di merce pericolosa ammessa sono quelli aderenti alle pareti.

 

Campo d’applicazione

I residui presenti negli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti possono essere solo materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. Inoltre, essi non devono essere:

  🔴   Materie assegnate al gruppo di imballaggio I o per le quali “0” figura nella colonna (7a) della tabella A   del capitolo 3.2; né

   🔴   Materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1; né

   🔴   Materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1; né

  🔴    Materiale radioattivo; né 

   🔴   Amianto (ONU 2212 e ONU 2590), policlorodifenili (ONU 2315 e ONU 3432), difenili polialogenati, monometildifenilmetani alogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e ONU 3152).

 

È quindi evidente che la classificazione UN3509 tiene conto, inevitabilmente, dell’ultima merce contenuta e non si basa unicamente sulle caratteristiche dell’imballaggio.

A titolo di esempio un fusto che abbia contenuto adesivi (UN1133) del primo gruppo di imballaggio (PG I) non potrà mai essere smaltito sotto questa rubrica.

 

Disposizioni generali

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere caricati alla rinfusa insieme ad imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale di un'altra classe.

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati nello stesso imballaggio esterno di altri imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo principale di un'altra classe.

In aggiunta a quanto sopra, gli imballaggi che hanno contenuto materie con pericolo di comburenza, sia esso principale o sussidiario, devono essere tenuti separati da imballaggi, con residui, di altre classi sia nell’ipotesi di un carico alla rinfusa che quella di imballaggio in comune (vale a dire più recipienti in uno stesso imballaggio esterno).

 

I due ultimi paragrafi di questa sezione fanno riferimento ad aspetti di natura gestionale ed in particolare:

Delle procedure di selezione documentate devono essere attuate sul sito di carico per garantire il rispetto delle disposizioni applicabili a questa rubrica.

NOTA: Tutte le altre disposizioni dell’ADR si applicano.

 

Per assicurare, quindi, che tutto quanto indicato in questa disposizione speciale sia rispettato è necessario disporre di procedure specifiche, che diano supporto nel processo di selezione degli imballaggi da smaltire come UN3509, distinguendoli dal resto.

Richiamando l’esempio degli adesivi, sarà necessario distinguere gli imballaggi che hanno contenuto materie del secondo o terzo gruppo di imballaggio da quelli del primo, rammentando che, in questo caso la sola marcatura presente sul collo non è sufficiente (la rubrica 1133 ammette tutti e tre i gruppi di imballaggio).

 

UN 3509 | Condizioni di trasporto

Si tralasciano, volutamente, alcuni aspetti di natura operativa, quali ad esempio: le norme per la marcatura ed etichettatura di colli; redazione di un documento di trasporto (sostituibile in questo caso da un FIR); segnalazione di un veicolo; che saranno esaminati in un secondo articolo di approfondimento, per concentrarsi su un singolo aspetto specifico: presentazione al trasporto di imballaggi dimessi vuoti.

Consultando la tabella A dell’ADR si ricava che questa tipologia di imballaggi può essere spedita in due modalità principali:

a.     In colli, previamente confezionati in imballaggi semplici, IBC oppure grandi imballaggi; oppure

b.     Alla rinfusa, in container CSC di tipo BK2 (cap. 6.11 dell’ADR) oppure in veicoli o container rispondenti ai requisiti della sezione 7.3.3.

 

Trasporto in colli

N. ONU

Descrizione

Classe

Istruzioni di imballaggio

Disposizioni speciali

UN 3509

IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI

9

P003

RR9

UN 3509

IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI

9

IBC08

BB3

UN 3509

IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI

9

LP02

LL1

 

Nel caso di trasporto in colli, quindi, ogni imballaggio dovrà essere posizionato in un imballaggio esterno (IBC o grande imballaggio) avendo cura di seguire le indicazioni dell’istruzione utilizzata, completate dalle indicazioni contenute nella pertinente Disposizione Speciale.

A titolo di esempio, volendo utilizzare degli imballaggi semplici, come imballaggi esterni avremmo questi due riferimenti da rispettare:

 

 

Rif

Descrizione

P003

Le merci pericolose devono essere sistemate in appropriati imballaggi esterni.

Gli imballaggi devono essere conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2, da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e a quelle del 4.1.3 e progettati in modo da soddisfare le disposizioni del 6.1.4 relative alla costruzione.

Si devono utilizzare imballaggi esterni fabbricati con materiale appropriato, che presentino una sufficiente resistenza, e progettati in funzione della loro capacità e dell’uso al quale sono destinati.

Quando questa istruzione d’imballaggio è applicata al trasporto di oggetti o di imballaggi interni contenuti in imballaggi combinati, l’imballaggio deve essere progettato e fabbricato in modo da evitare il rilascio accidentale degli oggetti nelle normali condizioni di trasporto.

 

Rif

Descrizione

RR9

Per il N° ONU 3509, gli imballaggi non devono rispettare le prescrizioni di cui al punto 4.1.1.3.

Devono essere utilizzati imballaggi conformi alle prescrizioni del 6.1.4, a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione.

Quando i soli residui presenti sono solidi che non sono suscettibili di diventare liquidi alle temperature che è probabile incontrare durante il trasporto, possono essere utilizzati imballaggi flessibili.

Quando sono presenti dei residui liquidi, devono essere utilizzati degli imballaggi rigidi dotati di un mezzo di ritenzione (ad esempio materiale assorbente).

Prima di essere riempito e presentato per il trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato per verificare che sia esente da corrosione, contaminazione o altri danni.

Ogni imballaggio che mostri segni di indebolimento non deve più essere utilizzato (le piccole ammaccature ed i graffi non sono considerati come segni di indebolimento dell’imballaggio).

Gli imballaggi utilizzati per il trasporto di imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non possono entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile.

 

 

Trasporto alla rinfusa

N. ONU

Descrizione

Classe

Container (colonna 10)

Veicoli

(colonna 17)

UN 3509

IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI

9

BK2

VC1 VC2

AP10

 

Chiarito che per VC1 si intendono veicoli (o containers) telonati e per VC2 veicoli (o containers) chiusi, si rileva che anche in questo caso trovano applicazione, mediante la AP10, le stesse prescrizioni adottate per il confezionamento in imballaggio quali la:

-       Ritenzione ed assorbimento di eventuali liquidi liberi;

-       Separazione da materiale combustibile, per gli imballaggi di classe 5.1.

 

Rif

Descrizione

AP10

I veicoli ed i container devono essere a tenuta o dotati di una fodera o di un sacco sigillato a tenuta e resistente alla perforazione, e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero suscettibile di sfuggire durante il trasporto, per esempio un materiale assorbente.

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti con residui della classe 5.1 devono essere trasportati in container per il trasporto alla rinfusa costruiti o adattati in modo che le merci non possano entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile.

 

 

Flusso di processo di classificazione

Facendo ricorso ad uno schema grafico, estremamente semplificato, la classificazione di un imballaggio vuoto segue queste condizioni:

 

 

Conclusioni

Una prima possibile conclusione, ovviamente limitata a quanto trattato in questo articolo, è che la classificazione UN 3509, per gli imballaggi destinati a smaltimento, deve derivare da un processo di valutazione che tenga conto di tutti gli aspetti esaminati sopra.

Ritenerla automatica, infatti, per il solo fatto che si parla di invio a smaltimento, può indurre in errori evidenti oltre che decisamente grossolani.

Con un ulteriore articolo, come già precisato, saranno approfonditi gli aspetti connessi alla parte operativa di segnalazione e documentazione di questa tipologia di spedizioni.