Premessa
Il trasporto di merci pericolose in regime di quantità limitata è forse quello più mal compreso, soprattutto per l’errata applicazione del concetto di esenzione.
Gergalmente, nel descrivere questa modalità di spedizione, molto spesso, si fa riferimento al concetto di esenzione totale il quale, seppur corretto da un punto di vista strettamente tecnico, induce i non addetti ai lavori ad un profondo errore di valutazione, generando due visioni quasi opposte.
Passando da chi, enfatizzando il concetto di merce pericolosa, vorrebbe limitare il più possibile questa modalità e ritiene ammissibile la spedizione di un solo collo per unità di trasporto (personalmente, negli anni passati, mi sono trovato più volte a fronteggiare questo tipo di contestazione); per arrivare a chi vorrebbe applicare estensivamente la deroga equiparando queste spedizioni a quelle di merci non pericolose.
Nei prossimi paragrafi, quindi, saranno descritti ed approfonditi i principi e le norme che caratterizzano questo regime di spedizione, che ad oggi interessa circa 1640 rubriche

Principio
Il principio di base, che regola questa modalità di spedizione, è che per alcune sostanze il confezionamento in quantità ridotta, in imballaggi robusti e di buona qualità, riduce il livello di rischio nella fase di trasporto consentendo, pertanto, la possibilità di derogare alcune norme generali.
Tuttavia, l’entità della deroga è differente a seconda della modalità di trasporto per cui la stessa spedizione dovrà seguire regole diverse (ed in alcuni casi le differenze sono significative), in relazione all’istradamento utilizzato.
Regola generale
Il requisito di partenza, quindi, è la limitazione del quantitativo massimo, di merce pericolosa, ammesso per ogni recipiente e per ogni collo.
Il limite non è unico ma cambia per ogni sostanza passando da un valore 0 (zero), ovvero non ammesso, ad un valore massimo di 5 kg o l.

Da questa tabella appare evidente che i criteri per la classificazione di una merce pericolosa restano invariati, essendo il tutto collegato al numero ONU della sostanza da spedire. Per l’ADR, ad esempio, i valori di riferimento sono riportati alla colonna 7a della lista delle merci pericolose.

Regime dei limiti
I limiti di confezionamento sono essenzialmente di tre tipi:
1. Limite di quantità per singolo recipiente interno;
2. Limite di quantità per collo (valido solo per spedizioni aeree);
3. Limite di massa per collo.
Limite di quantità per singolo recipiente interno
Seguendo le linee guida delle Raccomandazioni ONU è possibile associare ad ogni classe di pericolo il limite massimo ammesso, per ogni recipiente, arrivando alle seguenti tabelle di sintesi:
ð Tabelle ADR + IMDG



Limite di massa per collo
Ogni collo di merce pericolosa non può superare un peso massimo (tecnicamente massa lorda) di:
a. 30 kg, se gli imballaggi interni sono posizionati in imballaggi esterni;
b. 20 kg, nel caso in cui gli imballaggi interni sono posizionati su vassoi e fissati con pellicola termoretraibile


Limite di quantità per collo (valido solo per spedizioni aeree)
Per le spedizioni aeree ci sono due importanti variazioni di cui tenere conto:
a. Il limite dei singoli recipienti interni è tendenzialmente inferiore a quello previsto dalle altre modalità;
b. È imposto un limite aggiuntivo rappresentato dalla quantità massima, di merce pericolosa, per collo.

Limite per veicolo o unità di trasporto
Non è previsto un limite di colli per unità di trasporto, questo indica che una spedizione confezionata secondo le indicazioni descritte sopra continua a beneficiare del regime di esenzione indipendentemente dal numero di colli caricati sul veicolo (o unità di trasporto)
Imballaggio
Non sono ammesse spedizioni in imballaggi singoli per cui si dovrà fare sempre ricorso ad imballaggi combinati: recipiente interno + imballaggio esterno.
Non è richiesto che imballaggi siano di tipo omologato, pertanto è da considerarsi adeguato ogni imballaggio capace di resistere alle normali sollecitazioni di un trasporto.
È invece obbligatorio assicurarsi che l’imballaggio sia costruito secondo le specifiche della sezione 6.1.4.
Per la casse di cartone, ad esempio, i requisiti sono i seguenti:
Deve essere utilizzato un cartone compatto od ondulato a doppia faccia (a uno o più spessori), solido e di buona qualità, appropriato alla capacità delle casse e all’uso a cui le casse sono destinate.
La resistenza all’acqua della superficie esterna deve essere tale che l’aumento di peso, misurato in una prova per la determinazione di assorbimento di acqua di una durata di 30 minuti secondo il metodo di Cobb, non sia superiore a 155 g/m² (vedere ISO 535:1991). Il cartone deve avere una sufficiente elasticità.
Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da potere essere assemblato senza fessurazioni o curvature anomale. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati ai fogli di copertura.
Le testate delle casse possono avere un telaio di legno o essere interamente di legno o d’altri materiali appropriati. Possono essere utilizzati come rinforzi listelli di legno o di altri materiali appropriati.
I giunti d’assemblaggio del corpo delle casse devono essere eseguiti con nastro adesivo, con falde incollate o aggraffate mediante graffe metalliche. I giunti a falde devono avere un’appropriata copertura.
Quando la chiusura è effettuata mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all’acqua.
Le dimensioni della cassa devono essere adattate al contenuto.
Marcatura Colli
Per le spedizioni stradali (ADR) e marittime (IMDG) è sufficiente che il collo sia marcato unicamente con il marchio di quantità limitata (dimensione minima 10x10cm).

Fanno eccezione le spedizioni aeree per le quali, invece, il marchio di quantità limitata si aggiunge alle altre segnalazioni (marchi ed etichette) richieste per una qualunque merce pericolosa
Flusso di confezionamento
In maniera grafica, l’immagine che segue rappresenta il flusso della attività per il confezionamento in regime di quantità limitata

Marcatura delle unità di trasporto
Non è richiesta la segnalazione del veicolo con pannelli arancio (trasporto stradale) o con placche di pericolo (trasporto marittimo) è invece sufficiente che il veicolo, e più in generale l’unità di trasporto, sia marcata con lo stesso marchio apposti sui colli salvo che la dimensione minima è di 25x25 cm
Anche in questo caso, tuttavia, vi è una differenza tra le disposizioni applicabili alla modalità stradale (ADR) e quella marittima (IMDG).
Nel primo caso (ADR), la segnalazione è richiesta solo nell’ipotesi in cui la massa totale lorda delle spedizioni, in regime di LQ, sia superiore ad 8 tonnellate. Per la modalità marittima, invece, la marcatura è richiesta a prescindere da questo requisito.

Documento di trasporto
Anche la gestione della parte documentale è ricca di differenze.
A dispetto della modalità stradale, che esonera completamente dalla emissione di un documento di trasporto, la modalità marittima ed aerea conservano invariato l’onere di redigere un documento completo di tutte le informazioni richieste da una spedizione di merci pericolose, a cui va aggiunta l’indicazione del regime di quantità limitata.
Per l’IMDG questa identificazione deriva dall’aggiunta della annotazione LIMITED QUANTITY oppure LTD QTY, per il DGR, invece, questa informazione deriva dalla integrazione, con una Y dell’istruzione di imballaggio.
Gli esempi riportati nella tabella seguente chiariscono il concetto.
|
Esempio |
ADR |
IMDG |
DGR |
|
|
UN 1090 Acetone |
Non richiesto |
UN 1090, Acetone, 3, II, (-18 °C c.c.) – LTD QTY |
UN 1090, Acetone, 3, II Y341 |
|
Autista e dotazioni di bordo
Gli unici adempimenti richiesto, relativamente ad autista ed unità di trasporto sono:
- L’autista NON deve essere munito di un certificato di formazione professionale (CFP o patentino ADR), deve tuttavia essere formato secondo le indicazioni del capitolo 1.3 ADR (e sezioni applicabili dell’IMDG)
- Il veicolo NON deve disporre di dotazioni specifiche, tuttavia devono essere rispettate le norme generali di stivaggio e fissaggio del carico.
Restrizioni in galleria
Il regime di applicazione tiene conto della quantità massima caricata sul veicolo ed in particolare dell’obbligo di segnalazione dell’unità di trasporto, da cui deriva questo schema di restrizione:
- Nessuna restrizione se la massa totale lorda delle spedizioni, sul veicolo, è inferiore a 8 ton;
- Restrizione al passaggio nelle gallerie di categoria E, se la massa totale lorda delle spedizioni supera le 8 ton ed il veicolo è di massa massima superiore a 12 ton.
In condizioni particolari i concessionari di gallerie potrebbero prevedere restrizioni aggiuntive prevalenti rispetto allo schema riportato.

Sintesi degli adempimenti
La tabella che segue elenca, in maniera sintetica, i principali adempimenti da rispettare per l’organizzazione di una spedizione di merci pericolose in regime di quantità limitata
|
Adempimenti per la spedizione |
ADR |
IMDG |
DGR |
|
Classificazione |
SI |
SI |
SI |
|
Limite per recipiente |
SI |
SI |
SI |
|
Limite per collo |
NO |
NO |
SI |
|
Massa lorda massima di ogni collo |
SI |
SI |
SI |
|
Marcatura collo |
SI |
SI |
SI |
|
Etichettatura collo |
NO |
NO |
SI |
|
Omologazione imballaggio |
NO |
NO |
NO |
|
Limiti per CTU |
NO |
NO |
NA |
|
Marcatura CTU |
SI |
SI |
NA |
|
DDT |
NO |
SI |
SI |
|
Formazione del personale |
SI |
SI |
SI |
|
Formazione autisti |
SI |
SI |
NA |
|
Patentino Autista (CFP) |
NO |
NA |
NA |
|
Dotazioni di bordo veicolo |
NO |
NO |
NA |