Trasporto ferroviario
Codice Merci Pericolose

Trasporto ferroviario

Pubblicato il 13 December 2023

1 – Inquadramento normativo

 

Riprendendo l’argomento intermodalità (trattato in un precedente articolo) è stato più volte sottolineato che tra ADR e RID esiste una forte affinità, meglio definita come armonizzazione dei regolamenti.

In termini pratici, questi testi:

🔴  Presentano una struttura uniforme, rappresentata dalla medesima ripartizione in parti,                 capitoli e sezioni, che ne agevola la consultazione;

🔵 Riportano diposizioni comuni per le parti di norma generale e comunque di applicazione            condivisa;

Limitano le differenze applicative a singole sezioni, e/o paragrafi, in considerazione delle   tipicità operative delle diverse modalità di trasporto.

 

È stato altresì evidenziato che le tipicità di ogni modalità rendono impossibile una sovrapposizione integrale dei diversi regolamenti, da cui il permanere di alcune differenze di fondo che, di volta in volta, saranno approfondite nei successivi articoli.

 

Struttura e contenuti del RID

 

La Tabella che segue mette a confronto l’indice, sintetico, dei due testi (ADR-RID) evidenziando i punti di discordanza di maggior rilievo, tra i quali la mancanza, per il RID, dell’Allegato B (parti 8 e 9 dell’ADR) aventi ad oggetto le caratteristiche dei veicoli e del suo equipaggio.

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Contesto normativo

Da un punto di vista giuridico, il RID è un REGOLAMENTO TECNICO allegato come Appendice “C” alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci (COTIF – Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) secondo il Protocollo di Vilnius del 03/06/1999.

Al trasporto merci per ferrovia si applica anche la CIM (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci) che, a sua volta, altro non è che l’Appendice “B” della Convenzione COTIF.

Nel delineare il contesto normativo di riferimento, è importante precisare che il RID non è l’unica normativa a cui bisogna attenersi. Il quadro giuridico viene infatti completato dalle molteplici disposizioni, tecniche e gestionali/amministrative, di valenza nazionale o internazionale, tra le quali:

    🔴   GT-CIT Guide trafic marchandises (ex PIM “Prescrizioni Internazionali per il trasporto delle           Merci”): modello unificato della lettera di vettura, etichette di manovra, ecc.;

    🔵   LIF “Lista Internazionale dei punti di Frontiera” (merci pericolose autorizzate al passaggio, ecc.);

    ⚪   Fiches UIC “Union International des Chemins de fer” (norme tecniche varie a cui fa riferimento   anche il RID);

    ⚫    Disposizioni nazionali delle Autorità Competenti (MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei     Trasporti; ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture   Stradali e Autostradali) e del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI – Reti Ferroviarie   Italiane).

 

02 – Principali soggetti ed operatori

 

In ragione della complessità di esecuzione di questa tipologia di trasporto, l’elenco di soggetti coinvolti è più ampio e variegato di quello tipico del trasporto stradale. Più in particolare, diventa centrale il ruolo della infrastruttura, in relazione alla quale vengono determinati condizioni e parametri di accesso.

Nel sistema ferrovia, quindi, solo individuabili questi soggetti principali:

          🔵 OTIF: (Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Internazionali Ferroviari)

          🔵 UE: (Unione Europea)

          🔵 ERA: (Agenzia Ferroviaria Europea)

          🔵MIT: (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

          🔵 ANSFISA: (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture                          Stradali e Autostradali)

          🔵GI: (Gestore dell’Infrastruttura)

          🔵IF: (Imprese Ferroviarie)

 

 

OTIF

L’OTIF, acronimo francese di Organisation intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires, è una organizzazione internazionale costituita ufficialmente il 1° maggio 1985, secondo modalità ed obiettivi stabiliti nella Convezione concernente il Trasporto Internazionale via Ferrovia (COTIF), emessa per la prima volta il 9 maggio 1980 e successivamente aggiornata con il Protocollo di Vilnius il 3 giugno 1999.

Attualmente conta 51 Stati contraenti appartenenti non solo all’Europa (UE ed extra-UE), ma anche al Medio Oriente ed al Nord Africa

Scopo basilare dell’Organizzazione, come definito all’Art. 2 della COTIF, è di stabilire un sistema uniforme e standardizzato di norme applicabili al trasporto internazionale via ferrovia, tra Stati contraenti, di passeggeri, bagagli e merci, e di facilitare l’applicazione e lo sviluppo di tale sistema normativo.

 

 

La COTIF, nella sua versione attualmente in vigore, è completata da una serie di allegati aventi natura tecnica (Appendici), nei quali sono stabilite le norme da rispettare nella gestione di ambiti specifici del trasporto ferroviario e vale a dire, in via estremamente sintetica:

           🔶Appendice A (CIV):                          Contratto Internazionale per il Trasporto di Passeggeri

           🔶Appendice B (CIM):                         Contratto Internazionale per il Trasporto di Merci

           🔶Appendice C (RID):                          Trasporto Internazionale di Merci Pericolose

           🔶Appendice D (CUV):                         Contratto Internazionale per l’Uso dei Carri

           🔶Appendice E (CUI):                           Contratto Internazionale per l’Utilizzo delle Infrastrutture

          🔶Appendice F (APTU):                         Standards del Materiale Ferroviario (in senso lato)

          🔶Appendice G (ATMF):                        Norme per l’Ammissione alla Circolazione Internazionale

 

Di queste, le sole Appendici B (CIM) e C (RID) rivestono un ruolo significativo, per i fini di questo articolo, poiché definiscono le norme di riferimento per il trasporto internazionale di merci pericolose via ferrovia

 

L’Appendice B o CIM stabilisce le norme che si applicano ai contratti di trasporto merci, quando effettuato tra due Stati contraenti la COTIF, con riferimento principale ai punti di partenza e di destino della merce, prescindendo la nazionalità delle parti contraenti e la sede in cui tale contratto venga formalizzato.

In particolare, sono specificate le modalità di esecuzione della prestazione, con esplicitazione dei diritti e dei doveri dei contraenti (mittente e vettore), con riferimento alla documentazione accompagnatoria della spedizione; pagamento del nolo ed eventuali spese accessorie; operazioni di carico/scarico; implicazioni di caso di avaria e danno della merce.

Esplicito riferimento alle merci pericolose viene effettuato all’art.9, nel quale viene ascritta alla figura del “Mittente” la piena responsabilità di informare il “Vettore” sulle caratteristiche delle merci pericolose trasportate, riconoscendo a quest’ultimo il diritto di scaricare o distruggere o rendere innocue le merci pericolose che non siano state descritte conformemente a quanto previsto dal RID, senza il pagamento di alcun tipo di risarcimento.

L’Appendice C o RID, come noto, fissa le norme per il trasporto internazionale delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID, estendendo la propria validità anche ad alcune attività complementari al trasporto.

 

 

 UE | Unione Europea

Dal 1° luglio 2011 l’Unione Europea ha aderito alla COTIF in virtù dell’Art. 38 della Convenzione stessa, in qualità di organizzazione economica regionale integrata avente competenza ad adottare norme vincolanti per i propri Stati Membri.

Tale decisione scaturisce dalla volontà di favorire lo sviluppo della cosiddetta “interoperabilità ferroviaria” all'interno dell’Unione Europea così come tra l’Unione Europea ed i Paesi vicini, con lo scopo preminente di collaborare con l'OTIF a conseguire l'obiettivo di favorire, migliorare ed agevolare il trasporto internazionale per ferrovia, dal punto di vista tecnico e giuridico.

In via più specifica, la decisione del Consiglio dell’Unione Europea si inquadra nell’ambito della politica dell’Unione Europea in materia di trasporti via ferrovia, che mira allo sviluppo sostenibile di servizi di qualità, affidabili, sicuri ed efficienti per mezzo della creazione di uno spazio ferroviario europeo unico, fondato su una rete infrastrutturale integrata che faccia ricorso ad attrezzature ed apparecchiature “interoperabili” atte, ossia, a garantire la continuità del servizio nell’intero territorio europeo.

Le azioni scaturenti da tale strategia sono rivolte alla istituzione di un mercato ferroviario aperto, mediante la rimozione di tutti gli ostacoli amministrativi e tecnici esistenti; tra questi ultimi, rivestono particolare importanza quelli collegati alla già richiamata “interoperabilità ferroviaria” ed ai fondamentali requisiti di sicurezza, nella sua accezione più ampia.

 

 

ERA

Nello svolgimento della sua attività, l’Unione Europea è coadiuvata, per le questioni di carattere squisitamente tecnico, da specifiche Agenzie il cui compito, per l’appunto, è quello di fornire aiuto e consulenza agli Stati membri e ai loro cittadini.

In tale contesto viene ad inquadrarsi l’ERA – European Railway Agency, ovvero agenzia ferroviaria europea, che ha sede a Valenciennes in Francia.

Istituita con il Regolamento 881/2004 del 29 aprile 2004 (abrogato e sostituito dal Regolamento UE 2016/796 dell'11 maggio 2016), l’ERA ha il compito di contribuire sul piano tecnico all’attuazione della normativa comunitaria ed a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza.

Funzione principale dell’Agenzia è quindi di provvedere alla elaborazione ed aggiornamento degli atti normativi da sottoporre alla Commissione Europea, nell’ambito delle competenze attribuitele, con particolare riferimento a:

  1.           Sviluppo di un approccio comune alla sicurezza, alla normativa sulla sicurezza ed all’investigazione degli incidenti, attraverso l’armonizzazione dei metodi e degli obiettivi comuni di sicurezza;
  2.          Facilitazione nello scambio di informazioni tra le autorità nazionali ed organismi investigativi, per mezzo di registri e data-base, e fornendo supporto nella implementazione nazionale della normativa comunitaria.

 

 

MIT

Spostandoci in ambito nazionale, Autorità Competente in materia di trasporto ferroviario di merci pericolose è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), tenuto allo svolgimento di specifiche attività in materia di indirizzo e vigilanza, per l’accesso alla rete ferroviaria, esecuzione dei servizi di trasporto, passeggeri e merci, implementazione degli indirizzi normativi comunitari, interoperabilità ferroviaria.

Più nello specifico è della Divisione 5 (del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici) la diretta responsabilità per tutte le questioni attinenti all’interoperabilità ferroviaria, la normativa ed il trasporto di merci pericolose.

Tra queste si menzionano, per rilevanza, le seguenti:

     

  1.            Regole e specifiche tecniche di interoperabilità e rapporti con gli Organismi europei;
  2.            Rapporti con l'Agenzia dell’Unione Europea per le ferrovie (ERA) e con l’Agenzia
    nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
    (ANSFISA);
  3.           Su richiesta dell’Ufficio di controllo interno del Ministero, fornisce elementi di
    valutazione per gli aspetti ferroviari, nell’ambito della vigilanza su ANSFISA;
  4.        Partecipazione alle attività del “Comitato Interoperabilità e Sicurezza delle Ferrovie” (RISC) in rappresentanza dell’Italia;
  5.           Disciplina del trasporto merci pericolose per ferrovia, normativa nazionale ed
    internazionale (RID);
  6.           Comitati tecnici dell’OTIF (Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose
    e Commissione di esperti tecnici);
  7.           Rapporti con le Istituzioni dell’Unione Europea per la definizione e l’attuazione degli atti
    nelle materie di competenza.

 

 

ANSFISA

Con decorrenza 1° gennaio 2019, è istituita l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) alla quale viene affidato il compito di promuovere ed assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Nell’ambito della sicurezza ferroviaria ANSFISA assorbe, quindi, integralmente le mansioni di ANSF a cui si sostituisce per lo svolgimento dei compiti indicati nei decreti legislativi n 50 e n. 57 del 2019.

L’agenzia ha potere di regolamentazione tecnica del settore, in conformità, ovviamente, alle disposizioni dell’Unione Europea e dell’ERA; nonché di esecuzione dei compiti descritti, sinteticamente, qui di seguito:

*       

        1. Promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard, vigilando sulla relativa applicazione;

         2. Controllare, promuovere e, se necessario disporre, che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie emanino disposizioni e prescrizioni di esercizio, in coerenza con il quadro normativo nazionale;

        3. Stabilire i principi e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari;

         4. Autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi del sistema ferroviario, inclusa l'immissione sul mercato di veicoli adibiti alla circolazione ferroviaria;

       5. Supervisionare che sul territorio nazionale i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali fissati nel decreto legislativo per l’interoperabilità ferroviaria;

        6. Rinnovare, modificare e revocare: i certificati di sicurezza unici rilasciati alle IF; le autorizzazioni di sicurezza rilasciate ai GI;

          7. Garantire la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture;

       8. Compiere attività di studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza

          9. Impartire ai gestori delle infrastrutture (GI) ed alle imprese ferroviarie (IF), e se del caso agli altri soggetti, direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza;

         10. Disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura;

       11. Eseguire ispezioni, verifiche ed indagini che dovesse ritenere necessarie, con accesso a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti ed alle attrezzature.

Ulteriore strumento di espressione dell’attività dell’Agenzia è la pubblicazione di una relazione annuale sull’andamento della sicurezza ferroviaria, nella quale:

           🔺Fornisce i dati statistici di taluni eventi specificamente identificati come rappresentativi;

           🔺Esamina il trend dei valori raccolti;

*       Approfondisce gli elementi che hanno maggiormente influenzato e condizionato il panorama del trasporto via ferrovia, con una larga parentesi anche agli aspetti collegati alle merci pericolose.