Premessa
L’Accordo M329, proposto dall’Austria e sottoscritto dall’Italia, ripropone il tema del trasporto di rifiuti di merce pericolosa, precedentemente trattato dall’Accordo M287 scaduto lo scorso mese di agosto
Scopo basilare di questo Accordo è di provare a facilitare le condizioni di trasporto di talune tipologie di sostanze pericolose destinate a smaltimento, combinando, da un lato, le imprescindibili esigenze di sicurezza nel trasporto di sostanze pericolose, dall’altro, le difficoltà operative, non trascurabili, proprie dei rifiuti
Classificazione
Come anticipato, l’Accordo è applicabile solo ad alcune particolari categorie di merci pericolose
Anzitutto sono escluse, dall’ambito di applicazione di questo accordo, le seguenti classi:
🔸 1 (esplosivi);
🔸 6.2 (materie infettanti);
🔸 7 (materie radioattive);
🔸 2 (gas) limitatamente ai gas con rischio sussidiario di tossicità (2.3 oppure 6.1);
🔸 4.1 (materie autoreattive) richiedenti un controllo di temperatura;
🔸 5.2 (perossidi organici) richiedenti un controllo di temperatura;
🔸 UN3245, MOGM oppure OGM.
È invece prevista una semplificazione nel processo di classificazione relativamente alla quale:
🔸 Nel caso di UN3509 (imballaggi dismessi vuoti, non ripuliti), si consente la presenza di residui, da intendersi come la rimanenza di merce pericolosa contenuta nell’imballaggio (nella sua accezione più ampia) che non è stato possibile rimuovere;
🔸 Nel caso di miscele, l’eventuale presenza accidentale di componenti aggiuntive, che non siano suscettibili di generare reazioni pericolose e che, comunque, non alterino il livello e le caratteristiche di pericolo del rifiuto, possono essere trascurate
Imballaggio
Possono essere adoperati degli imballaggi che non siano pienamente conformi all’ADR (sez. 4.1) a condizione di non mettere a repentaglio la sicurezza del trasporto
In particolare, quindi, è ammesso l’utilizzo di imballaggi danneggiati, con ammaccature o tracce di contaminazioni
In aggiunta, nel caso di sostanze di PG II o III, è altresì ammesso che siano scaduti, oppure di tipo non testato
Trasporto alla rinfusa
I rifiuti di aerosol (UN1950), purché non gravemente danneggiati oppure con evidenti tracce di perdita del contenuto, possono essere trasportati in unità (veicoli o container) chiuse oppure telonate
Analogamente, i rifiuti di UN3509 sono trasportabili in unità telonate (VC1 oppure BK1) invece di unità chiuse
Categorie specifiche
Per alcuni numeri ONU il regime di esenzione si amplia
Macchinari ed apparati che possano contenere merci pericolose, (numeri ONU 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548) possono essere trasportati in esenzione completa dell’ADR, a condizione di aver adottato le misure necessarie ad impedire un rilascio accidentale durante la fase di trasporto
Medicinali e prodotti farmaceutici, trasportati secondo la DS601, possono continuare a beneficiare di tale regime di esenzione anche se non più confezionati per la vendita al dettaglio o consumo
Infine, resta valida l’applicazione della DS594 ai rifiuti di estintori UN1044 purché siano contenuti in un imballaggio esterno rigido oppure assicurati su un pallet; siano protetti da scariche accidentali
Segnalazione e documento di trasporto
Le etichette di trasporto possono essere attaccate su un supporto esterno (tipo una targa o altro mezzo di affissione)
In aggiunta, non è richiesto:
🔸 Riportare il marchio di materia pericolosa per l’ambiente;
🔸 Aggiornare la segnalazione del collo alle disposizioni contenute nell’ultima versione ADR laddove questa sia conforme ad una precedente edizione
Anche la redazione del documento di trasporto gode di una serie di agevolazioni, quali:
🔸 Non è necessaria l’indicazione del nome tecnico, nel caso di rubriche collettive o di rubriche a cui sia applicabile la DS274;
🔸 È ammesso che il quantitativo totale di merce pericolosa sia solo stimato;
🔸 Non è necessario integrare la descrizione delle merci pericolose con l’indicazione “pericoloso per l’ambiente”
Resta invece l’obbligo, come per ogni accordo multilaterale, di indicare sul documento di trasporto che trattasi di trasporto secondo le condizioni di 1.5.1 (M329)
Scadenza
L’Accordo, valido per i solo Paesi che lo abbiano sottoscritto, ha scadenza il 21 settembre 2025