Trasporto alla rinfusa di merci pericolose (02)
Codice Merci Pericolose

Trasporto alla rinfusa di merci pericolose (02)

Pubblicato il 31 May 2025

La fatidica nota 3 al capitolo 5.3 di ADR & RID 2025 ha rivolto l’attenzione verso un tema decisamente trascurato o comunque, a mio avviso, trattato con eccessiva leggerezza: le rinfuse solide


Una modifica di quelle banali, quasi impercettibili, ma che in alcuni casi (e questo né è un esempio) alterano un intero processo:


NOTA 3: Le benne amovibili || i cassoni scarrabili) non conformi al capitolo 6.11 sono considerate(i) come container ai sensi del presente capitolo


Va da sé che non è possibile sintetizzare in qualche riga il contenuto di un webinar, in cui si è provato ad approfondire le tipicità di questa modalità di trasporto, tuttavia, si possono raccogliere (e tentare di risolvere) le principali osservazioni e perplessità che sono emerse in questi mesi


Il complesso delle domande può essere raggruppato in due grandi categorie inerenti a:


🟡 Condizioni di utilizzo di carrozzerie e cassoni


🟠 Segnalazione di questa tipologia di unità di trasporto, nelle diverse condizioni di utilizzo


In merito al primo punto qualcosa l’ho già indicato (seppure a grandi linee) in questo post LINK BULK, sono però necessarie alcune precisazioni:


1.      Il trasporto alla rinfusa può avvenire in container CSC, per merci varie, a condizione di essere opportunamente equipaggiato con elementi di rinforzo delle testate: in tal caso i container avranno una marcatura conforme alla CSC;


2.      I container diversi da quelli del punto 1, di tipo BK (6.11.4) devono essere oggetto di una specifica approvazione (BKx); in tal caso se ne deve fare menzione nel documento di trasporto (vedi 5.4.1.1.17)


3.      In ambito nazionale, gli scarrabili sono sottoposti alla Circ. 4790/2001 (presenta molti punti di criticità e necessita di una revisione incisiva, per adeguarla alle modifiche ADR & RID degli ultimi 25 anni)


4.      Laddove sussistano le condizioni (il riferimento è sempre il certificato di approvazione) non è vietato (almeno non espressamente) l’utilizzo di queste unità per il trasporto di colli purché: sia possibile un ancoraggio sicuro dei colli; non vi sia scarramento, a pieno carico, con variazione di assetto


Secondo tema è la segnalazione di queste unità. Un utile riferimento, per inquadrare il tema, è contenuto nella proposta di modifica (2023/44) che aveva per obiettivo definire i criteri di placcatura dei cassoni scarrabili di tipo VC1 o VC2 non conformi ai container BK


1.      Quando queste unità sono impiegate per il trasporto alla rinfusa devono essere munite di placche (5.3.1.2) ma anche di pannelli arancio numerati (5.3.2.1.4);


2.      Quando queste unità sono impiegate per il trasporto di colli, alla pari dei container, devono essere muniti di placche (5.3.1.2)


È evidente che la proposta iniziale non andava in questa direzione, altresì ritengo che l’impostazione di questa nota potrebbe essere ancora raffinata per risolvere eventuali divergenze di interpretazione ed applicazione (nei diversi Paesi)