Tank Container e verifiche periodiche
Codice Merci Pericolose

Tank Container e verifiche periodiche

Pubblicato il 09 December 2024

Prima di addentrarci nel tema ispezione e verifiche, è opportuno fare un minimo di inquadramento per comprendere al meglio contesto ed ambito di applicazione di quanto andremo a dettagliare più sotto


Il termine cisterna tende ad essere utilizzato in maniera generalista ed estensiva, intendendo per tale l’unità di trasporto (serbatoio e telaio) utilizzata per contenere una sostanza, ai fini del trasporto


Nel nostro caso, si tratterà ovviamente di merce pericolosa (o di rifiuti) che possono essere allo stato liquido, gassoso oppure solido


In diverse occasioni è stata già fornita la definizione di cisterna, secondo quanto indicato in RID, ADR e/o Codice IMDG

Ovverosia: un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali


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Va da sé che per poter essere utilizzato, questo serbatoio, deve essere munito di aperture e di valvole (in senso lato), che ne consentano il riempimento ed il successivo svuotamento

 


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Altro elemento evidente è che per poter essere movimentato (da pieno), questo serbatoio deve essere fissato posizionato all’interno di un telaio diventando una CTU (Cargo Transport Unit) ovverosia una unità di trasporto merci


Sulla base del collegamento serbatoio-veicolo, possiamo riconoscere diversi tipi di cisterna, sintetizzabili in questo elenco di massima:


a.      Cisterna fissa: il serbatoio è fissato in modo stabile e permanente al veicolo, diventando parte integrante del telaio


b.      Cisterna smontabile: il serbatoio è fissato in modo stabile al veicolo ma NON costituisce più una parte integrante del veicolo; all’occorrenza, e solo se vuoto, può essere smontato e riposizionato su altri veicoli


c.      Container cisterna: il serbatoio è posizionato in un telaio (struttura genericamente scatolare) munito di blocchi d’angolo, attraverso i quali è possibile il fissaggio sul veicolo (portacontainer). In questi casi l’unità è movimentabile anche da piena, ovvero (tecnicamente) senza rottura di carico


 

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Ognuna di queste unità, per poter essere utilizzata, deve seguire un preciso iter fatto di progettazione, approvazione ed ispezioni periodiche, il cui scopo è di assicurare che la cisterna (intesa come CTU) rispetti i requisiti di costruzione stabiliti da ADR, RID, Codice IMDG


Salvo che non ci si occupi di fabbricazione, approvazione e/o ispezione, i capitoli che fanno riferimento ai criteri di progettazione e verifica, di queste unità, sono tendenzialmente di scarso interesse per un utilizzatore (sia esso identificabile come speditore o riempitore). Questo sia per la natura fortemente tecnica di queste disposizioni, che per l’impossibilità di valutazione


A titolo di esempio, per un riempitore non ha alcuna utilità (oltre ad essere estremamente difficoltoso) decidere di misurare gli spessori di un serbatoio, mentre è imprescindibile assicurarsi che le cisterne, riempite ed avviate al trasporto, siano a tenuta e non presentino alcuna traccia di perdita


Le ispezioni periodiche


Per garantire che ogni CTU continui a rispettare i requisiti di costruzione ed approvazione, nel corso della sua vita utile, deve essere sottoposta a verifiche periodiche, ad intervalli regolari ma differenti a seconda dell’unità di trasporto e regolamento di riferimento


In linea generale, per la parte di serbatoio, le singole unità seguono questo schema secondo l’intervallo: periodica, intermedia, periodica … …


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Le ispezioni intermedie e periodiche sono eseguite sul serbatoio (e suoi equipaggiamenti) e mirano a valutarne lo stato di integrità e la capacità di tenuta, mediante una prova di tenuta (ispezione intermedia) o prova di pressione idraulica (verifica periodica)


Ovviamente, in aggiunta al serbatoio, anche il singolo telaio deve essere sottoposto a verifica, secondo una propria periodicità che si sovrappone a quella del serbatoio



Nel caso dei veicoli-cisterna, ad esempio, l’unità dovrà essere ispezionata annualmente per la parte veicoli e ogni tre anni per il serbatoio


Nel caso di container cisterna (Cisterne Mobili di tipo UN) che rispondono alla definizione di CSC, l’intervallo delle scadenze tende a coincidere, seguendo la frequenza di 30 mesi



Per chi si occupa di logistica, o gestisce una flotta di veicoli, la difficoltà di rispettare le scadenze di ispezione è nota e le motivazioni sono differenti


Basti pensare che la predisposizione dell’ispezione richiede di raccordare tutte queste esigenze: completare la consegna, bonificare l’unità di trasporto, concordare la data di verifica con un ispettore, portare l’unità in officina, ecc…


Un’attività così impegnativa che, per le organizzazioni più grosse, richiede la predisposizione di una figura o una intera funzione dedita unicamente a questo processo, per questa ragione, nei limiti del possibile si tende a sincronizzare le scadenze e far in modo di soddisfare tutte le esigenze in una seduta unica


 

Le tolleranze ed i potenziali conflitti


Sin dal 2021, con modifiche alle diverse sezioni di RID, ADR e Codice IMDG, è stato ribadito (in via generale) che le unità scadute, ma riempite prima della scadenza posso ancora essere trasportate


Questo principio, tuttavia, nasconde una insidia decisamente pericolosa se non è correttamente inquadrata


Nel caso dei veicoli-cisterna la questione dovrebbe risultare abbastanza chiara, infatti, aldilà delle deroghe nazionali (Circ. 103032 del 19 dicembre 2008), secondo la sezione 9.1.3.4 un veicolo che non sia in regola con la verifica annuale non può circolare


 

Il caso delle cisterne mobili UN


Cosa fare, invece, nel caso di cisterne mobili UN?


Ad una prima lettura, la sezione 6.7.2.19.6 sembra risolvere la situazione attestando che:


Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.2.19.2.


Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza dell’ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. 


Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data: 


(a)    dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e 


(b)    salvo se l’autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano merci pericolose trasportate ai fini dell’eliminazione o del riciclaggio. Il documento di trasporto deve fare riferimento a quest’esenzione.


Non bisogna però dimenticare che, secondo la sezione 6.7.1.1 


Oltre alle prescrizioni formulate nel presente capitolo, e salvo indicazione contraria, le prescrizioni applicabili, enunciate nella Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (CSC) del 1972, così come modificata, devono essere soddisfatte da ogni cisterna mobile multimodale e ogni CGEM rispondente alla definizione di "container" ai termini di detta Convenzione. 


È da notare, a questo punto, che la Convenzione CSC NON ammette tolleranze sulle ispezioni dei container (quando sottoposte ad uno schema periodico di valutazione di tipo PES, discorso a parte per i container sottoposti a verifica ACEP)


In questi casi, infatti, al superamento dei 30 mesi l’unità non può essere più trasportata

 

Stato della norma


Con la sessione di dicembre (chiusa qualche giorno fa) è stato completato l’elenco delle modifiche alla Raccomandazioni ONU e questa sezione non è stata interessata da variazioni, bisognerà quindi attendere ancora qualche anno per avere un intervento normativo coordinato


Nel frattempo, posto che il nostro Ministero (per chi non lo sapesse un nostro rappresentante coordina i lavori del WP.15 con il ruolo di Vice-Chairman) si è già attivato per la rimozione di questa criticità, siamo sospesi in un limbo in cui coesistono posizioni differenti sulla interpretazione di questa disposizione


Cosa fare quindi?


In attesa che sia chiarito se la tolleranza prevista alla sezione 6.7.2.19 includa anche la parte di telaio (CSC) bisognerà gestire le due scadenze separatamente inibendo il trasporto alle cisterne mobili che non siano in regola con l’ispezione CSC

 

Prossimi passi 

L’intermodalità è il tema centrale che la nostra ACCADEMIA MERCI PERICOLOSE affronterà nel 2025 e come hai potuto constatare è tutt’altro che banale