L’#ADR (come anche il #RID ed il #CodiceIMDG) è prevalentemente un testo sul #RISCHIO e non sul pericolo, e questo a prescindere da quanto indicato nel titolo che fa generico riferimento al “Trasporto di Merci Pericolose”
Ai più potrà apparire una banale sottigliezza concettuale e filosofica, in realtà il passaggio è decisamente concreto e sostanziale
Nel 2006 sono state pubblicate le prime linee guida sui modelli di calcolo per la determinazione del rischio derivante dal trasporto di merci pericolose via ferrovia, successivamente (2008) estese anche alla modalità stradale
Il modello, basato sul metodo dell’albero degli eventi, si proponeva come strumento di supporto alle Autorità Competenti per l'analisi dei rischi, la loro valutazione e l’individuazione di misure mitigative integrative a quelle previste dal RID e/o ADR, nell’ambito del capitolo 1.9
Nel 2018 il modello viene parzialmente rivisto con la pubblicazione, da parte dell’ERA (European Union Agency for Railways), del TDG Framework. Un complesso di quattro volumi che hanno lo scopo di supportare non solo le Autorità Competenti ma tutti gli operatori del trasporto nel processo di valutazione dei rischi connessi al trasporto, multimodale, di merci pericolose
Aldilà della strutturazione più articolata, si passa da una linea guida di una ventina di pagine a quattro volumi, viene rivisto anche il modello di riferimento ora basato sul metodo del Bow-Tie (analisi del rischio correlata alle frequenze di accadimento), naturale evoluzione del metodo proposto nel 2006
Ciò che sfugge ai più è che l’applicazione di queste linee guida è sempre meno opzionale, diventando uno strumento fortemente raccomandato (ovvero, in altre parole, obbligatorio)
Allo stato attuale sia il RID che l’ADR ne fanno già riferimento esplicito in una nota del capitolo 1.9
ADR | Sezione 1.9.4:
- L’autorità competente della Parte contraente che applica sul suo territorio le disposizioni supplementari di cui alle lettere (a) e (d) del 1.9.3 di cui sopra informerà delle suddette disposizioni il Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite che le porterà a conoscenza delle Parti contraenti
RID | Sezione 1.9.3:
- L’applicazione delle disposizioni supplementari secondo 1.9.2 (a) e (b) presuppone che l’autorità competente dimostri la necessità delle misure
Le note a cui rimandano le due sezioni indicate fanno, a loro volta, riferimento alle linee guida già descritte:
- Le Linee Guida Generali per il calcolo dei rischi nel trasporto di merci pericolose su strada sono disponibili sul sito web della segreteria della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks)
- Linee guida multimodali (Inland TDG Risk Management Framework) possono essere consultate sul sito Internet della Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea (https://ec.europa.eu/transport/themes/dangerous_good/risk_management_framework_en)
In conclusione, l’approccio normativo sta evolvendo da uno schema rules-based (sicurezza basata sulle norme) ad un sistema semi-quantitativo, in cui sarà necessario acquisire e leggere dati ed informazioni statistiche