La mia attività preminente (ma anche l’unica, volendo essere sintetici) è quella di DGSA e, come tutti, ho dedicato i primi due mesi dell’anno alla redazione e consegna delle relazioni annuali
Più anni passano più mi convinco della necessità di una linea guida (almeno associativa se non ministeriale) che chiarisca obiettivi, finalità e contenuto minimo di questo documento, rispetto al quale vi è la confusione più totale
La consultazione dell’ADR (e/o RID) in questo caso non aiuta, visto che la disposizione è alquanto neutra
Secondo la sezione 1.8.3.3, infatti, il consulente deve:
- Redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente a un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose.
Qualche indicazione in più è contenuta al 5° comma dell’art. 11 del D. Lgs 35/2010, secondo il quale
- Il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza
Stando alle indicazioni contenute in questo articolo, la relazione sembra quasi assolvere ad una funzione di revisione delle procedure aziendali
Una terza richiesta deriva dal mondo dei verificatori, dei sistemi di gestione, per i quali è di fondamentale importanza l’indicazione del quantitativo di pericolose movimentate, ritenendo non conformi i documenti privi di questo dato
Avendo alcuni incarichi su sedi estere, posso integrare questa disamina anche con un quarto elemento, ovverosia come si comportano gli altri Paesi.
Anche in questo caso, purtroppo, esiste una forte disparità sia rispetto alle procedure (per alcuni è obbligatorio trasmettere una copia della relazione agli uffici territoriali dell’Autorità Competente) che rispetto alle informazioni (in diversi Paesi è imposto sia il modello di relazione che le informazioni, in altri solo il contenuto minimo delle informazioni ritenute necessarie)
Qualche anno fa fu presentata al Joint Meeting RID/ADR una proposta di standardizzazione di questo documento ma non fu accolta
Limitandoci al territorio nazionale, nelle prossime settimane verificherò, con il MIT, la possibilità di pubblicare una circolare o linea-guida che espliciti con più attenzione gli obiettivi del comma 5