Quali veicoli sono idonei al trasporto di merci pericolose?
Codice Merci Pericolose

Quali veicoli sono idonei al trasporto di merci pericolose?

Pubblicato il 22 May 2024

Solo qualche anno fa questa domanda sarebbe risultata superflua, avendo ben chiaro che il trasporto merci dovesse essere eseguito da veicoli idonei al trasporto merci, a prescindere che fossero identificati come leggeri o pesanti (in relazione alla loro massa lorda massima) oppure che il trasporto fosse eseguito in conto proprio o conto terzi


Del resto, sia l’Accordo ADR che la Direttiva 2008/68/CE, su questo aspetto sono abbastanza espliciti:


Art.1 | Accordo ADR


Il termine "veicolo" indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocità massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili


Art.2 comma 4 | Dir. 2008/68/CE


«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose


È sotto gli occhi di tutti, tuttavia, che il modello del sistema dei trasporti ha subito una forte modifica negli ultimi anni, per una serie di ragioni che non andrò ad esaminare, riconducibili, molto genericamente, ad una rivisitazione del loro sistema di alimentazione


Già da qualche anno, presso il WP.15 (gruppo di lavoro, presso l’ONU, che si occupa delle modifiche all’ADR) si discute della necessità e possibilità di modificare la definizione di veicolo al fine di potervi includere anche le biciclette, gli scooter o motocicli


Siamo ovviamente all’inizio della discussione ed è palese che, nella sua struttura attuale, l’ADR non contempla questo tipo di modalità, basti pensare alla logica con cui è costruita l’esenzione 1.1.3.6


Al contempo non è così difficile prevedere ed inserire una modifica, sarebbe sufficiente, ad esempio richiamare la colonna 19 del RID inerente alla spedizione di colli espressi (CE)


E poi c’è chi dice che l’ADR è una norma statica….