Prassi e procedure
Codice Merci Pericolose

Prassi e procedure

Pubblicato il 16 May 2024

Affrontiamo un altro tema di particolare interesse, rappresentato dalla necessità di adottare, e monitorare un sistema di prassi e procedure, nel trasporto di merci pericolose


L’argomento è ampio e non può essere completato in queste poche righe, mi limiterò quindi a tratteggiare alcuni elementi sostanziali che consentono di inquadrare il tema nella sua completezza


Anzitutto sia l’ADR che il RID non danno una definizione compiuta di prassi e procedure, il dizionario Treccani, invece, associa ai due termini questo significato:


Prassi: procedura abituale, consuetudine nello svolgere una determinata attività, spec. con riferimento ad attività regolate solo da norme generali e incomplete, non codificate in una legge o in un regolamento


Procedura: Sequenza ordinata di operazioni da eseguire per raggiungere un determinato scopo, spec. in un contesto tecnico o informatico


I due termini, apparentemente sinonimi, hanno una piccola e sostanziale differenza. Il primo individua, genericamente, un modo di fare consolidato; il secondo una sequenza logica di operazioni


Il DGSA, nello svolgimento della sua attività di verifica, secondo la sezione 1.8.3.3, è tenuto a valutare entrambi gli aspetti nell’ambito della operatività aziendale


Sebbene possa apparire filosofica, la questione è di natura estremamente pratica, soprattutto per quegli aspetti che volutamente, l’ADR ed il RID, lasciano non dettagliati


A riprova di ciò è sufficiente scorrere l’elenco dei processi da monitorare per rilevare che non è indicato nulla sui loro requisiti: devono essere messe per iscritto? Possono essere gestiti come documenti non organizzati?


Nel caso in cui siano interessati più processi aziendali, è sufficiente seguire la struttura già fornita dai da eventuali sistemi di gestione già in uso oppure, più opportunamente, si può chiedere una revisione del sistema?


La sensibilità a questi argomenti varia, ovviamente, sulla base delle competenze ed esperienze di ogni DGSA, al contempo è bene segnalare che alcuni strumenti già esistono e possono essere agevolmente utilizzati


Nel caso del trasporto stradale, ad esempio, sin dal 2006 l’Albo Nazionale dei Trasportatori, con la Delibera 14/06, aveva definito gli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, raccolti nel c.d. Codice di Pratica dei SISTEMI di Gestione della SICUREZZA e dell’AUTOTRASPORTO (SSA)


Più strutturato, invece, è il trasporto ferroviario per il quale il Regolamento 2018/762 stabilisce i metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza


Ancora una volta, gli strumenti ci sono, sta a noi conoscerli, esaminarli e soprattutto….applicarli