Marchi ed etichette
Codice Merci Pericolose

Marchi ed etichette

Pubblicato il 17 October 2023

Uno dei pilastri su cui si basa l’ADR, e tutta la normativa con impatto sulla sicurezza, in generale, è la corretta comunicazione delle informazioni di pericolo.

 

Per ovvie ragioni, è necessario assicurarsi che questo tipo di comunicazione sia efficace, oltre che efficiente, tutte le informazioni, quindi, sono organizzate secondo una precisa modalità da cui deriva un vero e proprio protocollo di scambio.

 

Il trasferimento delle informazioni segue sempre la logica della doppia trasmissione, in termini pratici questo significa che i dati minimi necessari devono essere sempre comunicati in due modalità:

 

a.       Per iscritto, con il documento di trasporto;

b.       Visivamente, mediante immagini sui colli.

 

Relativamente al secondo punto, argomento di questo articolo, lo schema delle informazioni deve soddisfare due requisiti fondamentali:

 

1.       Contenuto, vale a dire significato delle informazioni da comunicare;

2.       Forma, ovvero norme relative alla struttura (dimensioni, forme, materiali).

 

Per quanto possa essere banale, entrambi i requisiti sono considerati sostanziali e vincolanti. A puro titolo di esempio, dare l’informazione corretta con uno strumento errato, in molti casi, equivale a non dare alcuna indicazione. Basti pensare al caso in cui le indicazioni vengano riportate su un foglio di carta che si possa facilmente strappare o bagnare: al primo inconveniente avrò perso il supporto su cui erano riportati i miei dati.

 

Contenuto

Il primo chiarimento sostanziale è relativo alla differenza funzionale di marchio ed etichetta, ricavabile per differenza.

 

Le etichette di pericolo sono modelli grafici definiti da colore e pittogramma, per mezzo delle quali sono definite le caratteristiche, di pericolo per l’appunto, di una sostanza. Per questa loro funzione, fanno sempre riferimento ad una singola classe (tecnicamente la definizione è un po' più articolata)

Vanno sotto il nome di marchio, tutte le ulteriori informazioni richieste sui colli quali, a titolo di esempio, il numero ONU, l’indicazione SOVRIMBALLAGGIO, l’omologazione di un imballaggio.

 

 

 

 

 

Posto che i diversi regolamenti sul trasporto (ADR, IMDG, DGR) richiedono di indicare sui colli un numero crescente di informazioni, questo è il contenuto minimo richiesto per ogni modalità.

 

 

 

Caratteristiche delle etichette

Le etichette devono rispettare alcune caratteristiche particolari, relative a forma e contenuto

 

 

Forma

Ogni marchio e/o etichetta deve soddisfare alcuni requisiti generali ed altri più specifici.

 

Anzitutto la segnalazione deve essere sempre visibile e leggibile.

 

Visibile:

In termini pratici questo significa evitare che etichette con funzioni diverse, siano sovrapposte, oscurando parte delle indicazioni che devono essere presenti sul collo.

 

Leggibile:

Pur essendo definite delle dimensioni standard, in alcuni casi è consentito ridurne la grandezza a condizione che le informazioni restino leggibili. Per quanto banale, questo principio sottende due importanti elementi.

 

Anzitutto il testo deve essere facilmente individuabile sul collo: avere un ammasso affollato di dati, non agevola l’identificazione delle informazioni necessarie.

 

In secondo luogo, le dimensioni devono essere tali da consentire sempre una lettura ad una distanza di sicurezza.

 

La segnalazione, inoltre, deve poter resistere alle intemperie.

 

Una esposizione all’acqua, all’umidità, come anche alla luce solare, non deve causare una perdita di visibilità.

 

Nel caso di spedizioni marittime questo aspetto è ulteriormente accentuato, è infatti richiesto che la segnalazione si conservi efficace dopo una immersione di tre mesi in mare.

Va da sé, quindi, che una etichetta in carta plastificata difficilmente riesce ad assolvere a questa funzione.

 

Al contempo, pur non volendo arrivare ad imporre una conformità al BS5609, relativa ai test di durata per immersione in ambienti marini, per le etichette autoadesive, quantomeno bisognerà accertarsi che una modesta bagnatura non produca una perdita completa di informazioni.

 

Conclusioni

Questa è solo una parte dei requisiti da rispettare, per la segnalazione di un collo, a cui si aggiungono le ulteriori indicazioni relative:

 

-          Alla posizione della segnalazione sul collo o IBC;

-          Alla integrazione delle informazioni richieste da altri regolamenti, tipo il CLP (GHS);

-          Alle disposizioni supplementari richieste per certe classi (esplosivi, gas, radioattivi).

 

Lo speditore è l’operatore, principale, cui è attribuita la responsabilità di assicurarsi di rispettare queste disposizioni, salvo il caso in cui tale attività venga espressamente affidata ad un imballatore