Intermodalità
Codice Merci Pericolose

Intermodalità

Pubblicato il 19 November 2023

Premessa

In generale, ed in modo semplicistico, per logistica si intende il flusso di processi organizzativi, di risorse, merci ed informazioni, che mettono in collegamento una qualunque produzione con l’utilizzatore del prodotto. In un’ottica di integrazione ed espansione dei mercati è inevitabile, quindi, che la dimensione e la complessità di questa funzione evolva affiancando all’incremento di esigenze e collegamenti, la necessità di assicurare una corretta integrazione di norme tecniche ed amministrative.

In questo contesto emerge l’importanza del concetto di intermodalità, la cui funzione primaria è di facilitare la connessione di diverse strutture e modalità di trasporto.

Nell’ambito delle merci pericolose questa funzione si arricchisce di una ulteriore funzione: assicurare che nella fase di trasferimento delle merci non sia compromessa l’integrità del carico e non siano perse le informazioni ritenute fondamentali per la tutela delle persone che eseguono il trasporto.

Questa piccola premessa, che appare filosofica e teorica, è in realtà estremamente pratica e concreta aprendo due filoni di interventi:

 

-          Il primo è basato sulla comprensione del concetto di pericolo (tema che sarà affrontato qualche altro articolo);

-          Il secondo, invece, sul quale si vuole portare l’attenzione, prende in esame le modalità di contenimento della merce (e dei suoi pericoli) ed il suo trasferimento nello spazio.

 

Per poter esaminare questo aspetto, il primo passaggio doveroso è chiarire il significato di intermodalità, distinguendolo da quello di multimodalità (sebbene molto spesso i due termini siano usati come sinonimi) e di trasporto combinato.

 

 

 

Definizioni

MULTIMODAL TRANSPORT: Carriage of goods by two or more modes of transport

 

 

INTERMODAL TRANSPORT: The movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle, which uses successively two or more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes.

 

By extension, the term intermodality has been used to describe a system of transport whereby two or more modes of transport are used to transport the same loading unit or truck in an integrated manner, without loading or unloading, in a [door to door] transport chain.

 

European Commission Communication COM (97)243 Final used the term intermodality to describe a system of transport where at least two different modes of transport are used in an integrated way to complete a door-to-door transport chain.

 

COMBINED TRANSPORT:  Intermodal transport where the major part of the European journey is by rail, inland waterways or sea and any initial and/or final legs carried out by road are as short as possible.

 

La differenza sostanziale, quindi, tra un trasporto multimodale ed intermodale è la presenza di una fase di rottura del carico. Nel primo caso trasferisco il carico (pallet, casse, oggetti o anche rinfuse), nel secondo caso movimento l’unità di carico che può esser ad esempio un container, un veicolo oppure un carro.

Per le merci pericolose il passaggio tecnico (trasferimento ad una differente modalità di trasporto) si accompagna ad una altrettanto importante trasferimento normativo, rappresentato dall’applicazione di un diverso regolamento modale

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Nei diversi regolamenti la multimodalità (nel suo significato più ampio) è gestita in modo differente. Sebbene sia generalmente riconosciuto il valore delle disposizioni degli altri regolamenti, sono sempre ben precisati il contesto ed i limiti di applicazione di questa sovrapposizione.

 

ADR – Trasporto stradale

La sezione 1.1.4.2 dell’ADR, in maniera sintetica indica che i colli, i container e le cisterne, che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni:

(a)    se i colli non sono marcati ed etichettati conformemente all’ADR, devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO;

(b)    si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO per l’imballaggio in comune in un collo;

(c)     i container e le cisterne devono essere marcati e placcati conformemente al capitolo 5.3 del Codice IMDG. In questo caso, alla marcatura del veicolo si applica soltanto il paragrafo 5.3.2.1.1 dell’ADR (ovvero apposizione, fronte e retro, dei pannelli arancioni);

(d)    le informazioni richieste al capitolo 5.4 (documento di trasporto) possono essere sostituite dal documento di trasporto e dalle informazioni richieste rispettivamente dal Codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO a condizione che sia ugualmente inclusa ogni informazione supplementare richiesta dall’ADR

 

Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a 9 dell’ADR e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell’ICAO.

In generale, quindi, di considerano valide le disposizioni, di segnalazione e documentazione, delle altre modalità a condizione di integrarle con le prescrizioni ADR.

 

 

 

RID – Trasporto ferroviario

La sezione 1.1.4.2 del RID, alla pari dell’ADR, ammette al trasporto ferroviario colli ed unità di trasporto segnalati secondo il Codice IMDG, o le Istruzioni Tecniche dell’ICAO, ma rimanda al proprio capitolo 5.4 per la parte relativa al documento di trasporto.

Con approccio diverso, invece, è gestito il trasporto combinato strada-rotaia, vale a dire il trasporto ferroviario di veicoli, tecnicamente noto anche come strada-viaggiante.

 

 

Per il RID, il trasporto combinato strada-rotaia è così definito:

Il trasporto di veicoli stradali ai sensi dell’ADR in trasporto combinato strada/ferrovia. Questa definizione include anche la “strada viaggiante” (caricamento di unità di trasporto ai sensi dell’ADR (accompagnati o non accompagnati) su carri predisposti per questo tipo di trasporto

 

Con la sezione 1.1.4.4. il RID permette di trasportare veicoli stradali conformi all’ADR, ed in deroga parziale al RID, ad alcune specifiche condizioni, qui sotto sintetizzate:

a.       Restano comunque escluse alcune categorie di esplosivi, come pure (per ovvie ragioni) tutte quelle materie che richiedano un controllo di temperatura;

b.       La segnalazione dei veicoli deve essere conforme alle disposizioni dell’ADR, anche nel caso in cui non sia prevista una segnalazione del veicolo (es. 1.1.3.6 oppure capitolo 3.4);

c.       Nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, il pannello arancio (o marchio di LQ, nei casi in cui sia applicabile) deve essere posizionato anche sulla parte anteriore del rimorchio;

d.       Il documento di trasporto deve essere integrato con l’informazione aggiuntiva “TRASPORTO SECONDO 1.1.4.4” e, più importante, nel caso di trasporti in cisterna o alla rinfusa la descrizione della merce pericolosa deve essere preceduta dal numero di identificazione del pericolo

 

663, UN 1098 ALCOL ALLILICO, 6.1 (3), I

 

Codice IMDG – Trasporto Marittimo

È opinione diffusa che le disposizioni del Codice IMDG siano integralmente prevalenti su quelle delle altre modalità, eppure questa convinzione è da ritenersi errata per almeno due sezioni del Codice IMDG.

Una prima deroga, seppure parziale, è inerente ai modelli di etichette da utilizzare per la segnalazione di colli ed unità di trasporto.

 

5.2.2.2.2         Modelli di etichette

Nota:             Le etichette devono soddisfare le seguenti disposizioni ed essere conformi, in termini di colore, simboli e forma generale, ai modelli di etichette riprodotti qui sotto. I modelli corrispondenti prescritti per altre modalità di trasporto, con piccole differenze che non hanno effetto sull'ovvio significato dell’etichetta, sono ugualmente accettabili

 

Una seconda deroga, ben più forte, è quella prevista al capitolo 6.8 il quale ammette al trasporto marittimo, in viaggi internazionali brevi (*), veicoli cisterna stradali approvati per il trasporto stradale, i cui requisiti costruttivi sono meno severi di quelli generalmente previsti dal Codice IMDG (a titolo di esempio, si riduce a 3 mm lo spessore minimo delle pareti del serbatoio di una cisterna stradale, a fronte dei 6 mm richiesti per una cisterna mobile).

 

 

(*) Viaggio internazionale breve, un viaggio internazionale durante il quale una nave non è più lontana di 200 miglia da un porto o da un luogo nel quale i passeggeri e l’equipaggio possono essere messi in sicurezza. Né la distanza tra l’ultimo scalo nel paese nel quale il viaggio comincia e il porto finale di destinazione né il viaggio di ritorno deve superare le 600 miglia. Il porto finale di destinazione è l’ultimo scalo nel viaggio programmato quando la nave comincia il viaggio di ritorno verso il paese nel quale il viaggio era cominciato.

Infine, sempre nell’ambito marittimo, non bisogna dimenticare la deroga nazionale prevista dal DM 7 aprile 2014, per le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.

 

 

Con l’art. 10 di questo decreto, in deroga pressoché totale dal Codice IMDG, si estende l’applicazione dell’ADR, e del RID, ai trasporti di merci pericolose effettuati a bordo di navi traghetto che effettuano viaggi nazionale di durata limitata pari a:

-          Due ore, per i casi di trasporto in cisterna;

-          Due ore e trenta minuti, per i trasporti in colli.

 

 

DGR – Trasporto Aereo

Più particolare è il caso del trasporto aereo in cui si evidenzia che la sovrapposizione normativa può essere fonte di equivoco, ed errore.

In questo caso, ad esempio, la spedizione è in esenzione per il trasporto stradale (o ferroviario) ma non per la tratta aerea