Argomento strettamente collegato al concetto di sovrapponibilità è quello della omologazione degli imballaggi o, più dettagliatamente, dei requisiti che rendono un imballaggio idoneo al contenimento di merci pericolose
La questione necessita di essere esaminata da due punti di vista differenti ma egualmente importanti:
1. Costruzione, ovverosia progettazione, prove, omologazione e messa in servizio
2. Condizioni di utilizzo
Per ora ci concentreremo sul primo aspetto ovvero, più in particolare, sulle caratteristiche intrinseche che devono essere verificate nella valutazione di un imballaggio
Nella sua definizione più generale, tralasciando la suddivisione per categorie, un imballaggio è:
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Uno o più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza
Vedere anche: Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa (IBC), Grande imballaggio, Imballaggio combinato, … … …
Requisito sostanziale è quindi l’idoneità a svolgere, anzitutto, una funzione di sicurezza, intesa come:
- Resistenza alle sollecitazioni del trasporto, movimentazione e trasbordo incluso
- Compatibilità tra merce pericolosa ed imballaggio
A questo punto, seguendo la prassi più diffusa, è considerato sufficiente accertarsi che l’imballaggio presenti una marcatura di omologazione (tema su cui ritornerò con qualche dettaglio in più) per considerare soddisfatti i due requisiti indicati sopra, e ritenerlo quindi idoneo
Nei fatti, è lo stesso ADR a ritenere incauto questo approccio, alla sezione 6.1.3, ad esempio, è riportata questa precisazione
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NOTA 3:
I marchi non sempre forniscono dettagli completi, per esempio sui livelli di prova, e può essere necessario, per tener conto anche di questi aspetti, riferirsi ad un certificato di prova, ai rapporti sulle prove o ad un registro degli imballaggi che hanno soddisfatto le prove
Una corretta analisi non può, quindi, limitarsi alla verifica della presenza della marcatura di omologazione ma deve basarsi, necessariamente, sulle informazioni contenute nel rapporto di prova il quale:
1. Deve obbligatoriamente, essere messo a disposizione degli utilizzatori dell’imballaggio (sez. 6.1.5.8)
2. Oltre alla descrizione dell’imballaggio, ed informazioni di carattere generale, deve riportare una descrizione, completa, delle prove eseguite e dei relativi risultati
La trasmissione del rapporto di prova è quindi un preciso onere del fabbricante ma anche un obbligo dell’utilizzatore che deve farne richiesta