Mi soffermo ancora sul documento di trasporto per esaminare un altro argomento di forte disattenzione.
Il primo aspetto, a mio avviso sufficientemente noto seppure disatteso, è inerente alla necessità di integrare la designazione ufficiale di trasporto (ovvero la sola parte in maiuscolo di descrizione della rubrica) con l’indicazione del nome tecnico.
Con la precisazione che per nome tecnico si intende: un nome chimico riconosciuto, se del caso un nome biologico riconosciuto, o un altro nome correntemente utilizzato nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici.
Rif. 3.1.2.8.1
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Le designazioni ufficiali di trasporto generiche e “non altrimenti specificate”, alle quali è assegnata la disposizione speciale 274 o 318 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, devono essere completate dal nome tecnico della merce, salvo che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo.
I nomi tecnici devono figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione ufficiale di trasporto.
Per esempio:
- “N° ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (contenente xilene e benzene), 3, II”.
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Meno conosciuta, invece, è la disposizione della sezione 3.1.2.8.1.4:
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Solo per i Ni ONU 3077 e 3082, il nome tecnico può essere un nome che figura in lettere maiuscole nella colonna 2 della tabella A del capitolo 3.2, a condizione che questo nome non contenga "N.A.S." e che la disposizione speciale 274 non sia assegnata.
Dovrebbe essere utilizzato il nome che meglio descrive la sostanza o la miscela, ad esempio:
- UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURA)
- UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PRODOTTI DI PROFUMERIA)
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È sempre più diffusa la tendenza a riportate nel documento di trasporto tutto la parte di testo presente alla seconda colonna della tabella A: è un errore! Ma questo tema sarà trattato in un’altra microlezione