ADR2021 | Sez. 9.1.3 Certificato di approvazione
Codice Merci Pericolose

ADR2021 | Sez. 9.1.3 Certificato di approvazione

Pubblicato il 02 July 2021

È oramai ufficialmente vigente l’edizione 2021 che, per le ragioni note, è stata interessata da poche modifiche di rilievo

Tra queste, tuttavia, ne spicca una di particolare rilevanza per l’Italia

 

Parte 9 – Prescrizioni per la costruzione ed approvazione di veicoli

Cap. 9.1. – Prescrizioni per l’approvazione di veicoli

9.1.3.4

La validità di un certificato di approvazione si esaurirà, al più tardi, un anno dopo la data dell’ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità successivo dipende, tuttavia, dall’ultima data di scadenza nominale, se l’ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data

Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando non dispone di un certificato di approvazione valido

 

Ad una prima lettura la modifica appare più formale che sostanziale, il principio della durata limitata, infatti, è già contenuto nel primo paragrafo, di questa sezione, in cui si indica che la validità si esaurisce al massimo dopo un anno dall’ultima ispezione.

In questa ottica, quindi, la specificazione contenuta nel paragrafo successivo non introduce un nuovo obbligo, semplicemente si limita a chiarire una modalità operativa. Ciò nonostante, in ambito nazionale, questa precisazione ha un impatto non trascurabile

Ai più è nota, infatti, poiché largamente utilizzata, la Circolare 103032 del 19 dicembre 2008, a firma della DIV3 del MIT, che consente, invece, una parziale deroga a questo principio

In particolare, al secondo punto della circolare si dispone:

Circolazione dei veicoli oltre il termine di validità del DTT306

È consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408.

Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale

 

Evidente il contrasto tra i due principi, resta ora da comprendere quale sia l’attuale condizione operativa, quale sia il rapporto di gerarchia tra le disposizioni sopra descritte e, indubbiamente di maggiore interesse, quali possano essere le soluzioni utili a risolvere la questione

 

Condizione operativa

I tempi per la prenotazione ed esecuzione dell’ispezione tecnica sono tutt’altro che rapidi: è, purtroppo, frequente registrare una conferma di prenotazione dell’ispezione a diversi mesi dalla data di richiesta sforando, spesso abbondantemente, il termine di scadenza del certificato di approvazione

 

Gerarchia

Tralasciando gli aspetti inerenti alla subordinazione delle fonti normative, (legge, decreto, circolare o altro), gli elementi di interesse risultano essere i seguenti:

🔶      Con il Decreto 13 gennaio 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2020/1833, si recepisce    integralmente l’edizione 2021 dell’ADR;

🔶      La sezione 1.1.5 dell’ADR dispone la supremazia dell’ADR in caso di conflitto normativo.

 

Possibili soluzioni

In questo contesto, purtroppo, un intervento realmente risolutivo non può derivare da azioni individuali, necessitando invece di provvedimenti di alto profilo

Un primo intervento, non risolutivo ma quantomeno contenitivo delle conseguenze, potrebbe essere la sottoscrizione dell’Accordo Multilaterale M337 che posticipa al 1° settembre la validità dei certificati scaduti tra il 1° marzo ed il 1° agosto

Una seconda opzione, di medio periodo, potrebbe essere quella di avvalersi del regime di deroga previsto dall’art. 6, secondo comma, della Direttiva 2008/68, che consente agli Stati membri, a talune condizioni (in questo caso trasporto locale su brevi distanze) di derogare alcune delle disposizioni dell’ADR

 

Conclusioni

In termini pratici è evidente la difficoltà nella quale ci si trova ad operare, rammentando poi che si tratta di merci pericolose il livello di attenzione non può che aumentare. Basti pensare alle conseguenze che si è chiamati a fronteggiare nella malaugurata ipotesi di un incidente

In ragione di ciò sarebbe auspicabile coordinare le richieste di speditori e trasportatori, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, al fine di stimolare un intervento del MIMS (ex MIT) allo scopo di chiarire e risolvere la questione