1.1.3.6 | Oggetti e dispositivi: il caso delle batterie al litio
Codice Merci Pericolose

1.1.3.6 | Oggetti e dispositivi: il caso delle batterie al litio

Pubblicato il 03 February 2024

La corretta applicazione del regime di esenzione 1.1.3.6 non è semplice, nella mia duplice esperienza di docente e consulente ho constatato che questa disposizione ha sempre creato molti problemi, sia di comprensione che di applicazione

 

Primo tra tutti è: cosa si intende per quantità massima per unità di trasporto?

 

Nel caso di sostanze (merci o rifiuti) allo stato liquido o solido la definizione è alquanto immediata, essendo sufficiente misurare il contenuto di merce pericolosa (in litri o in kg) di ogni singolo collo

 

Leggermente più impegnativa è la gestione dei gas, per i quali si adotta una diversa metodologia a seconda dello stato fisico in cui si trova al momento del riempimento e quindi:

-          Massa netta in kg per i gas liquefatti, gas refrigerati e gas disciolti;


-          Capacità in acqua (ovvero volume) del recipiente, in litri, per i gas compressi ed i gas adsorbiti 

 

Più difficoltoso, invece, è il caso degli oggetti relativamente ai quali l’ADR dispone in questo modo:

 

ADR | 1.1.3.6.3 – Ultimo paragrafo


___________________


Per “quantità massima totale per unità di trasporto”, s’intende: 


 -           Per gli oggetti, la massa totale in kg degli oggetti senza i loro imballaggi


  -          Per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva


  -          Per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente Allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso 


________________

 

Al capitolo 1.2 non è riportata una definizione di oggetto e quella della sezione 2.1.5 (classificazione di oggetti contenenti merci pericolose n.a.s.) diventa fuorviante se non si ha ben chiara la filosofia dell’ADR e la funzione di questa specifica sezione


Un aiuto può derivare dall’articolo 2 del CLP (Reg. 1272/2008) per il quale un articolo è un oggetto dotato di una forma particolare che ne determina la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica


Per l’ADR un esempio di oggetto sono gli estintori, le cartucce per pile a combustibile, gli accumulatori oppure le batterie al litio


Per questi, quindi, il valore limite è dato dalla loro massa totale, in kg, al netto degli imballaggi: il che è facile a dirsi molto meno a farsi, visto il livello di dettaglio di molti DDT in circolazione


Caso finale: se l’oggetto, come sopra definito, è inserito all’interno di un dispositivo cosa andrò a misurare?


Tipico, in questo caso, è l’esempio della rubrica UN3481, relativo alle batterie imballate in un dispositivo, oppure, con un dispositivo (stesso collo ma all’esterno dell’apparato utilizzatore)


Dovrebbe essere evidente, per le ragioni indicate sopra, che il limite di 333 kg (in quanto di categoria 2) è riferito alle batterie e non al dispositivo: del resto, ai fini della pericolosità, è importante l’energia nominale della batteria e non la massa dell’apparato che la utilizzerà